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Concessione di bonus economici a favore di inquilini morosi incolpevoli

(urn:nir:stato:legge:2000-11-08;328~art6)
  • Servizio attivo
Procedimento di concessione di bonus economici

A chi è rivolto

Sono beneficiari del contributo gli inquilini che si trovino nella condizione di morosità incolpevole.

Sono morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuti a una delle seguenti cause:
- perdita del lavoro per licenziamento o per mancato superamento del periodo di prova;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro-mobilità;
- cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga o fondo di integrazione salariale, che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, risultante dalle dichiarazioni ai fini fiscali;

- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato
la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- accrescimento naturale del nucleo familiare per la nascita di uno o più figli;
- accrescimento del nucleo familiare per l’ingresso di uno o più componenti privi di reddito o con un reddito non superiore al valore dell’assegno sociale (€ 5.824,91 annuo), comunque legati da vincolo di parentela con un componente del nucleo familiare originario;
- riduzione del nucleo familiare a seguito di divorzio, separazione, allontanamento comprovato del convivente, che abbia determinato l’uscita dal nucleo di un soggetto che contribuiva al reddito familiare;
- sopravvenuta mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per i figli;
- cessazione dell’erogazione di sussidi pubblici a favore di uno o più componenti del nucleo familiare, che abbia determinato la riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
- condizioni socio economiche note al servizio sociale o valutate dal servizio sociale professionale rispondere al requisito di morosità incolpevole per motivazioni altre non già richiamate

 Gli inquilini/richiedenti dovranno risultare destinatari di atto di intimazione di sfratto non ancora convalidato, oppure dovrà risultare emesso nei loro confronti provvedimento di rilascio esecutivo.

Approfondimenti

Potranno fare domanda tutti gli inquilini morosi incolpevoli, titolari di contratto di locazione sul libero mercato (ivi comprese forme di locazione a canone calmierato comunque denominate, anche in alloggi di proprietà pubblica ma rientranti nella disponibilità di soggetti terzi per effetto di contratti di affitto, concessione, comodato, ecc.) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato dell’Unione Europea o appartenenza ad uno Stato
esterno all’Unione Europea in possesso di regolare titolo di soggiorno;
b) reddito I.S.E. non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00;
c) essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità;
d) titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato
(sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e residenza nell’alloggio
oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno.
Con riferimento al punto d), l’anno di residenza è valutato con riferimento alla data dell’atto di intimazione di sfratto.

Il contributo erogabile è finalizzato a consentire la stipula di un nuovo contratto di locazione (esclusi i contratti SAP e preferibilmente a canone concordato, convenzionato o agevolato e comunque inferiore al libero mercato), anche al di fuori del territorio del Comune di Casorate Primo, ma comunque nel territorio della Regione Lombardia oppure al ristoro della morosità pregressa mantenendo il contratto in essere oppure a consentire il differimento del provvedimento di rilascio dell’immobile.
In particolare, il contributo potrà essere utilizzato per:
1) la copertura totale o parziale della morosità pregressa;
2) il versamento del deposito cauzionale;
3) il rimborso delle spese per trasloco e per la stipula dei nuovi contratti delle utenze domestiche;
4) il pagamento del canone di locazione relativo al nuovo contratto.

Contributo in caso di procedimenti di sfatto non ancora convalidati

L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole e in pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida potrà richiedere un contributo fino ad un massimo di € 8.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario e a cessare la materia del contendere, ovvero ad ottenere l’estinzione del giudizio mantenendo il contratto in essere a condizione che il contratto stesso abbia una durata residua di almeno due anni.
La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare l’importo del canone annuo risultante dal contratto di locazione.
Nei casi in cui la quota erogabile per sanare la morosità risulti inferiore ad € 8.000,00 la restante quota
del contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del canone di locazione in essere, a condizione che il proprietario si impegni all’estinzione del giudizio.
L’inquilino potrà far valere in sede di giudizio l’apposita comunicazione da parte degli Uffici del Comune attestante lo stato di morosità incolpevole ai fini del successivo riconoscimento ed erogazione del contributo suddetto.
Il contributo verrà erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l'estinzione del giudizio.


Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone concordato o a canoni inferiori a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento, comunque con importo inferiore a quello del contratto precedente.


L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, potrà richiedere un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di € 12.000,00 utile a sanare la morosità accumulata nei confronti del proprietario che si impegni alla sottoscrizione di un nuovo contratto con un canone comunque inferiore a quello del precedente contratto, a canone concordato o a un canone inferiore a quelli di mercato per il medesimo alloggio oggetto del provvedimento di convalida.
La quota di contributo concedibile per sanare la morosità non può superare in ogni caso l’importo di
€ 8.000,00. La restante quota di contributo potrà essere utilizzata per sostenere il pagamento del nuovo canone di locazione e a corrispondere per intero il deposito cauzionale.
Detto contributo verrà erogato al proprietario e non è da considerarsi incompatibile con altri contributi
messi a disposizione dal Comune per sostenere la stipula dei contratti a canone concordato.


Contributo in caso di provvedimento di sfratto convalidato - misure per il differimento del
provvedimento di rilascio dell'immobile.


L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato con fissazione del termine per il rilascio ma non ancora eseguito potrà richiedere un
contributo a fondo perduto ai fini del ristoro del proprietario dell’alloggio che dimostri la disponibilità a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Il contributo verrà erogato al proprietario, in presenza di accordo scritto tra le parti per il differimento
dell'esecuzione, in misura pari a:
a) 6 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 6 mesi e comunque nella misura
massima di € 4.000,00;
b) 9 mensilità del canone indicato nel contratto, in caso di rinvio per 9 mesi e comunque nella misura
massima di € 6.000,00.
Il contributo verrà erogato al proprietario mediante rate trimestrali posticipate previa richiesta del proprietario che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio.


Contributo per la ricerca di una nuova soluzione abitativa in caso di sfratto convalidato - sottoscrizione di un contratto a canone concordato o altre tipologie di canone inferiore a quelli di libero mercato comunque con importo inferiore a quello del contratto precedente.


L’inquilino in possesso dei requisiti di morosità incolpevole, nei confronti del quale lo sfratto sia già stato convalidato ma non ancora eseguito, che abbia trovato un nuovo alloggio, diverso da quello oggetto del provvedimento di rilascio, per cui venga sottoscritto un nuovo contratto di locazione con un canone comunque inferiore a quello del precedente contratto, a canone concordato o ad altre tipologie di canone inferiore a quelli di mercato, anche al di fuori del territorio del Comune, ma comunque in Regione Lombardia, potrà richiedere un contributo a fondo perduto nel limite massimo di € 12.000,00 utile a corrispondere per intero il deposito cauzionale necessario alla stipula del contratto, rimborsare le spese documentate per il trasloco e la stipula di nuovi contratti delle utenze domestiche, sostenere il pagamento del canone mensile di locazione fino alla concorrenza del limite massimo del contributo.
Il contributo verrà erogato al proprietario e all’inquilino, per quanto di rispettiva competenza, dietro
presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell’immobile oggetto di provvedimento di sfratto.
Detto contributo è da considerarsi compatibile con altri contributi messi a disposizione dal Comune per sostenere la stipula dei contratti a canone concordato.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo
familiare di almeno un componente che sia:
- ultrasettantenne;
- minore;
- con invalidità accertata per almeno il 74%;
- in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto
assistenziale individuale.

Il richiedente che sia titolare, o che abbia nel proprio nucleo un componente che sia titolare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza, di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. L’adeguatezza dell’immobile al nucleo è verificata applicando i parametri indicati nella tabella di cui all’art. 13, comma 9, R.R. 1/2004, colonna “Tipologia A”.
Sono esclusi, altresì, gli inquilini titolari di contratto di locazione per alloggi di proprietà del Comune o dell’Aler a canone sociale, moderato, concordato, a meno che tali alloggi non siano nella disponibilità di soggetti terzi per effetto di contratti di locazione, concessione o comodato ecc..
Sono esclusi i richiedenti che abbiano già beneficiato dei contributi di cui al D.M. n. 202 del 14.05.2014 del successivo D.M. 30/03/2016 a valere su precedenti bandi.

Come fare

La domanda deve essere presentata attraverso il modulo qui presente. Successivamente il Comune di Casorate contatterà il cittadino per fissare un colloquio con l'assistente sociale, incaricato di esaminare la situazione insieme al richiedente. 

Il Comune provvederà poi a comunicare all'interessato l’esito delle verifiche effettuate in ordine al possesso dei requisiti di accesso e delle condizioni di incolpevolezza della morosità, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2016, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il MEF, del 30 luglio 2021, dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. 2974/2021, nr. 5395 del 18/10/2021 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n.6970 del 19/09/2022.
Il termine per la conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole è pari a 30 giorni dalla data di presentazione/protocollazione della domanda. Tale termine non potrà essere ridotto in relazione all’imminenza dell’esecuzione dello sfratto.

A seguito della conclusione del procedimento di verifica della condizione di morosità incolpevole, si
provvederà a trasmettere alla Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo - e alla Regione
Lombardia, gli elenchi dei soggetti richiedenti il contributo, in possesso dei requisiti per beneficiare dello stesso e con sfratto convalidato, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto, in esecuzione di quanto previsto dall’articolo 6 del D.M. 30.03.2016.
Qualora la domanda fosse presentata prima della convalida di sfratto, sarà onere del richiedente
provvedere al suo aggiornamento, dopo l’eventuale convalida, presso il Comune dove ha
inizialmente presentato la domanda, al fine dell’inserimento degli elenchi da inviare alla Prefettura di Pavia

Una volta ricevuta la domanda, il Comune decide se erogare il contributo solo dopo una valutazione sulla situazione di precarietà ed emergenza del nucleo familiare.

Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'assegnazione di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli
Copia del documento d'identità
Documentazione comprovante lo stato di necessità
Copia del permesso di soggiorno o della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno
Copia del permesso di soggiorno
Copia di certificazione I.S.E.E. ordinario in corso di validità e copia Dichiarazione Sostitutiva Unica
Dichiarazione sostitutiva relativa alla titolarità di diritti reali su beni immobili ad uso abitativo
Copia dell’eventuale certificato di invalidità dei componenti del nucleo, ai fini della priorità di assegnazione
Altra documentazione attestante spese (ad esempio preventivo trasloco, spese attivazione utenze domestiche)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi del nucleo familiare

Costi

La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
  • tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.

Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un contributo economico.

Tempi e scadenze

Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni

Accedi al servizio

Puoi ottenere informazioni sul servizio prenotando un appuntamento presso gli uffici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio
Argomenti:
  • Assistenza sociale
Categorie:
  • Salute, benessere e assistenza
Ultimo aggiornamento: 12/11/2024 11:50.30

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